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Lo Studio rimane a disposizione per i dovuti approfondimenti che si rendessero necessari. |
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NOVITA’ LEGISLATIVE |
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Studio Dott. Vincezo Battaglia
DOTTORI COMMERCIALISTI - AVVOCATI - REVISORI CONTABILI |
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Dott. Vincenzo Battaglia iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 4536 e al Registro dei Revisori Contabili al n. 135113 |

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professionisti Liquidazione in giudizio dei compensi con ritenuta del 20% L’importo liquidato in sentenza per inadempimento contrattuale a favore di un lavoratore autonomo sconta la ritenuta d’acconto sull’intera somma riconosciuta dal giudice, compresa la copertura delle spese processuali. Nello stesso tempo, il professionista può portare i costi della causa in diminuzione dal reddito. Nel caso in cui queste spese non siano state scalate nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, il libero professionista può recuperare la maggiore imposta versata attraverso una dichiarazione integrativa o con istanza di rimborso. È questa l’interpretazione che risponde a un interpello presentato da una società citata in giudizio da un notaio per inadempimento contrattuale e che ribadisce l’obbligo, in capo al sostituto d’imposta, di operare le ritenute di legge su somme aventi natura di reddito, anche se corrisposte a seguito di provvedimento giudiziale. Pertanto, così come sono soggetti a tassazione i redditi di lavoro autonomo, lo sono anche i proventi sostitutivi della stessa tipologia di reddito, come nel caso della liquidazione giudiziale in questione. (Agenzia delle Entrate, R.M. n.106 del 13/10/10)
Debenza Irap dello studio associato: possibile provare l’assenza d autonoma organizzazione L’esercizio in forma associata di una professione è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, cosi da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, con la conseguenza che legittimamente il reddito di uno studio associato viene assoggettato ad Irap; a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.22386 del 3 novembre 2010. (Cassazione, sentenza n.22386 del 3/11/10)
indice dei prezzi al consumo di ottobre 2010 L’Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l’indice mensile L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di ottobre 2010, pubblicato ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell’art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice è pari a 137,8. La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente, è pari a +1,7%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di ottobre è pari 2,354566. (Istat, Comunicato, 16/11/10)
accertamento Gli avvisi bonari non sono impugnabili: sono inviti al chiarimento Non trova spazio nel quadro della giurisdizione tributaria vigente il ricorso contro una pretesa impositiva di fatto ancora “in bozza”, come nel caso delle comunicazioni indirizzate ai contribuenti e ai sostituti d’imposta – i cc.dd. “avvisi bonari” - il cui unico fine consiste nell’evitare l’eventuale reiterazione di errori e, al contempo, nel consentire al contribuente di evidenziare dati e notizie non considerati dall’Amministrazione finanziaria. In questo caso si tratta di comunicazioni che si sostanziano in un mero invito al contribuente a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione, che, dunque, non sono espressione di un potere pubblicistico autoritativo e, come tali, non producono effetti negativi immediati per il destinatario. In pratica, ai fini dell’impugnabilità, un atto tributario emanato dall’Amministrazione Finanziaria, spiega il documento di prassi, allineandosi con le recenti pronunce in materia della Corte di Cassazione, deve qualificarsi come avviso di accertamento o di liquidazione. Questi atti, infatti, a differenza degli “avvisi bonari”, sono espressione d’una pretesa impositiva definita e non condizionata. Requisiti questi che aprono la strada, di fatto, ad un'eventuale impugnazione da parte del contribuente. Questo vale anche se l’atto non si chiude con l’intimazione al ricorso a strumenti esecutivi, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto. (Agenzia delle Entrate, R.M. n.110 del 22/10/10)
rimborsi Richieste di rimborso Iva nell’Unione Europea relative al 2009 prorogate al 31 marzo 2011 I contribuenti italiani che intendono presentare una richiesta di rimborso dell’Iva relativa alle spese sostenute in un altro stato membro UE nell’anno 2009 devono presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2010. Il Consiglio europeo ha prorogato al 31 marzo 2011 tale termine: occorre, però, ricordare che il rimborso di tale imposta ha luogo soltanto nel caso in cui si tratti di operazioni imponibili o simili. Il diritto non può essere concesso quando sono stati acquistati beni o servizi per cui la nazione estera ha escluso il diritto alla detrazione. L’istanza di rimborso va presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate mediante l’utilizzo del canale Entratel o Fisconline. (Consiglio europeo, direttiva n.66 del 14/10/10, G.U.U.E. L 275 del 20/10/2010)
bonus occupazione Si perde il beneficio in caso di mancata conservazione del posto di lavoro del dipendente Il datore di lavoro che non conserva per un periodo minimo stabilito i posti di lavoro creati nelle aree svantaggiate non può fruire del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione maturato e ancora non utilizzato. Pertanto, deve restituire il quantum già utilizzato. Inoltre, la condizione relativa alla conservazione del posto di lavoro opera indipendentemente dalla riferibilità dell'interruzione del rapporto alla volontà del datore di lavoro o del dipendente. Tale condizione si considera rispettata se in ciascun anno compreso nel periodo di sorveglianza viene conservato, in media annuale, l'incremento occupazionale rilevante realizzato nell'area svantaggiata. A tal fine, il datore di lavoro può sostituire il lavoratore "agevolato" con altro, a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti previsti dalla norma agevolativa. (Agenzia delle Entrate, R.M. n.105 del 12/10/10) |