APPROFONDIMENTI

 

CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI E DELLE RITENUTE
OPERATE NEL 2010

 

Entro il giorno 28 febbraio 2011 devono essere consegnate o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d’imposta, le certificazioni attestanti l’effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell’anno 2010.

 

Trattasi, in particolare, dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali, nonché agli intermediari di commercio, oltre che delle ritenute di acconto a carico del condominio per contratti di appalto di opere o di servizi e delle ritenute di acconto a carico delle Banche e delle Poste Italiane trattenute al momento dell’accredito ai beneficiari dei bonifici (effettuati dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010) che fruiscono delle detrazioni del 36% e del 55%.

 

La certificazione ha forma libera, pur dovendo contenere:

i dati identificativi del sostituto di imposta (che sottoscrive la certificazione);

i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);

la causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);

l'importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili. Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps si considera ricavo a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta di acconto;

l'ammontare delle ritenute operate;

l’ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata Inps, Enasarco, ecc.);

il periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

I dati indicati nella certificazione sono utili per la redazione del modello 770 semplificato.

Di seguito, si riportano le principali ipotesi richiamate dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta (sulla certificazione non è obbligatorio riportare la codifica, anche se una corretta descrizione può facilitare la compilazione della dichiarazione):

 

A

prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;

C

utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

H

indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;

M

prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;

N

indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:

nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;

in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;

O

prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata;

Q

provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;

R

provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;

T

provvigioni corrisposte a mediatore;

U

provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;

V

provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici;

W

corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi.

 

 

Vale anche la pena di precisare che:

in relazione ai compensi erogati agli sportivi dilettanti, deve essere evidenziata nella certificazione anche la somma che non concorre alla formazione del reddito (fino ad € 7.500 ai sensi dell’art.69, co.2, del Tuir), tanto nel caso di erogazioni inferiori a tale soglia che superiori;

per memoria, è opportuno certificare i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato di cui all’art.13 della L. n.388/00 (per i quali non vanno trattenute le ritenute di acconto), in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nella dichiarazione dei sostituti di imposta;

sempre per memoria, nel caso di erogazione di compensi di lavoro autonomo a ricercatori residenti all’estero di cui al D.L. n.185/08, è bene indicare le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), sempre ai fini della corretta compilazione del modello 770 semplificato.

 

 

 

 

 

 

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – VERSAMENTO ENTRO IL 16 MARZO

 

Le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali entro il termine del 16 marzo 2011.

Pur essendo stata abolita la vidimazione annuale dei registri contabili, resta in vigore per taluni registri l’applicazione dell’imposta di bollo e, per le categorie di soggetti citati, è dovuta la tassa di concessione governativa.

Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

 

€ 309,87

 

per la generalità delle società;

€ 516,46

 

per le società con Capitale sociale all’1/01/11 superiore a € 516.456,90.

 

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2011.

 

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali. Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€29,24 anziché € 14,62) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2011. La compilazione riguarda la sezione “Erario”.

Studio Dott. Vincezo Battaglia

 

DOTTORI COMMERCIALISTI  -  AVVOCATI  -  REVISORI CONTABILI 

Dott. Vincenzo Battaglia iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 4536 e al Registro dei Revisori Contabili al n. 135113

                   Lo Studio rimane a disposizione per i dovuti approfondimenti che si rendessero necessari.